La patente di categoria A,A1,A2,AM, B, B1, BE,B96 sono valide:
10 anni fino al compimento del cinquantesimo anno di età,
5 anni fino al compimento del settantesimo anno,
3 anni dopo settanta anni fino a 80 anni
2 anni dopo 80 anni .
Le patenti C,C1,CE, C1E sono valide:
5 anni fino a 65 anni.
Oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
Le patenti D,D1,DE, D1E sono valide:
– 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;
– 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
– 2 anni per chi ha superato 80 anni di età.
Le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE.
È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, anche speciale, ovvero D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B, anche speciale, o BE.
Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti di veicoli ad uso professionale:
• in possesso di patente di categoria CE, che hanno superato 65 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose
di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t;
• in possesso di patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D, che hanno superato 60 di età e fino a 68 anni: devono conseguire
annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di autobus
autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone. da rivedere